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Sez. U, Sentenza n. 3294 del 20/05/1980 (Rv. 407101 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - RICORSO AL TAR - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL PREDETTO RICORSO PER RAGIONI DI INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA RELATIVA PRETESA - IMPUGNAZIONE DINANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE COME PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407101-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - RICORSO AL TAR - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL PREDETTO RICORSO PER RAGIONI DI INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA RELATIVA PRETESA - IMPUGNAZIONE DINANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE COME PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La pronuncia, con la quale il consiglio di stato dichiara la 'inammissibilità del ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale per ragioni di infondatezza nel merito della relativa pretesa, si traduce, al di la della formula usata, in una implicita affermazione della potesta giurisdizionale del giudice amministrativo, e, pertanto, non puo essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come statuizione illegittimamente declinatoria della giurisdizione. (V 4553/77, mass n 388153).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)