Sez. U, Sentenza n. 4553 del 24/10/1977 (Rv. 388153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DI UN RICORSO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DI UN RICORSO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Quando il consiglio di stato dichiara inammissibile un ricorso, rifiutandosi di esaminarlo nel merito, si e in presenza di un rifiuto dell'Esercizio della sua potesta giurisdizionale, impugnabile in quanto tale dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, solo quando il diniego del giudice speciale si richiami a motivi attinenti alla giurisdizione, e cioe abbia come presupposto che la materia cada fuori dei limiti della funzione giurisdizionale: di regola, infatti, la pronuncia di inammissibilita di un'istanza e conseguenza diretta dell'affermazione, sia pure implicita, del potere giurisdizionale dell'organo che l'ha emessa, con la conseguenza che essa non e censurabile sotto il profilo della violazione dei limiti esterni della giurisdizione, anche se possa essere stata determinata da un'inesatta interpretazione della legge sostanziale o processuale ovvero da un'errata valutazione degli elementi di fatto. (Conf 2896/73, mass n 366518; (Conf 3180/72, mass n 360970).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)