Sez. 1, Ordinanza n. 1117 del 24/06/1969 Cc. (dep. 25/10/1969) Rv. 113070 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO(CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE - OBBLIGATORIETA - SUSSISTENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO ALLA FASE ISTRUTTORIA PER LA CONTESTAZIONE - E PROVVEDIMENTO ABNORME.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO(CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE - OBBLIGATORIETA - SUSSISTENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO ALLA FASE ISTRUTTORIA PER LA CONTESTAZIONE - E PROVVEDIMENTO ABNORME.*
E da ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice, nel corso del dibattimento, anziche procedere alla contestazione suppletiva, ai sensi dell'art 445 cod proc pen, dispone che il processo ritorni nella fase istruttoria al fine di contestare all'imputato una circostanza aggravante. Il giudice, infatti, non puo sottrarsi al compito, che la legge gli assegna, di svolgere il rapporto processuale e di acquisire direttamente le prove la rimessione del processo alla fase istruttoria, quindi, fuori dei casi tassativamente previsti (fatti nuovi o diversi da quelli contestati), importa uno spostamento di Competenza funzionale del tutto arbitrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)