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Sez. 6, Sentenza n. 1387 del 06/08/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173657 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - REATI CONCORRENTI MAI CONTESTATI - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITÀ - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO ALLA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173657-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - REATI CONCORRENTI MAI CONTESTATI - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITÀ - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO ALLA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - RATIO.*

Il procedimento ritualmente pervenuto alla fase del giudizio non può regredire in fase istruttoria a causa dell'estensione della imputazione ad altri soggetti o per l'emergenza di ipotesi ulteriori di reato. Infatti, gli eventuali ulteriori reati che, pur emergendo dagli Atti, sono stati trascurati e che, comunque, non sono stati contestati in fase istruttoria, possono formare oggetto del giudizio già instaurato soltanto attraverso il meccanismo della contestazione suppletiva, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. ma, in ogni caso, l'eventuale esistenza di reati concorrenti non può mai legittimare il rifiuto di cognizione rispetto a quelli regolarmente contestati e compresi nella Competenza del giudicante. (Conf mass n 146220; (Conf mass n 113070; (Conf mass n 098414).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)