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Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 12/03/1992 (Rv. 476218 - 01)

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Revisione del prezzo | Disciplina ex art. 1664 cod. civ. - Derogabilità - Clausola relativa - Effetti - Modificazione del contratto in contratto aleatorio - Esclusione - Allargamento del rischio - Sussistenza - Forma solenne - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476218-01

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Revisione del prezzo

La disposizione dell'art. 1664 cod. civ. relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono derogarvi fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento ovvero rimuovendo quello legale o escludendo dalla revisione l'aumento del costo di talune prestazioni. Ne discende che la clausola con la quale si escluda, in deroga all'art. 1664 cod. civ., il diritto dell' appaltatore all'ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera (cosiddetto appalto a forfait), non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale. Nè in relazione a tale clausola la volontà delle parti di rinunciare alla revisione dei prezzi deve estrinsecarsi in particolari espressioni formali, purché chiaramente manifestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)