Sez. 5 - , Sentenza n. 10032 del 24/04/2018 (Rv. 647965 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Pronuncia della Corte di cassazione - Ritenuta inesistenza di questione assorbita in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ed ivi assorbita - Errore revocatorio - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, integra errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. la ritenuta inesistenza di un motivo del ricorso originario, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto ritenuto espressamente assorbito dall'accoglimento di un altro motivo e ritualmente riproposto, ex art. 346 c.p.c., in appello ed in quella sede assorbito per la medesima ragione, trattandosi, ove decisiva, di una "svista" immediatamente percepibile dagli atti processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)