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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11530 del 06/06/2016 (Rv. 640209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Errore revocatorio di fatto - Contenuto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Insufficienza - Erronea supposizione della sua inesistenza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)