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Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 22/04/2010 (Rv. 612403 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Obbligo per il cliente di corrispondere il compenso a prescindere dall'esito del giudizio - Sussistenza - Fondamento - Regolamento delle spese in sede di giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - Vincolo nel successivo giudizio promosso nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612403-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)