Sez. 2, Sentenza n. 11065 del 22/12/1994 (Rv. 489367 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari proposta dal professionista davanti al giudice - Obbligo del cliente di corrispondere al professionista l'ammontare determinato da detto giudice - Sussistenza - Spese liquidate nella causa in relazione alla quale il professionista ha svolto la sua opera - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) e dell'art. 2 D.M. 24 novembre 1990 n. 392, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 2, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 4, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392 com. 2, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392 com. 4, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)