Sez. 1, Sentenza n. 11227 del 26/09/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146402 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NATURA - PROCESSO SENZA ISTRUZIONE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DELL'ANZIDETTO GIUDIZIO - CONSEGUENZE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NATURA - PROCESSO SENZA ISTRUZIONE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DELL'ANZIDETTO GIUDIZIO - CONSEGUENZE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il giudizio direttissimo, traducendosi in un processo senza istruzione, rispecchia il modello accusatorio e, come tale, ancorche fosse instaurato al di fuori delle situazioni considerate negli artt 502 e seguenti cod proc pen, non sarebbe mai dannoso per l'inquisito che e cosi giudicato nel rispetto dei principi del contraddittorio e dell'oralita. (nella specie si e accertato che la soppressione della fase istruttoria non ha nociuto all'imputato e non ha dunque menomato la esplicazione del suo diritto di difesa). (Conf: Cass pen, sez prima, 12 aprile 1977, n 2004, ric spampinato).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)