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Sez. 1, Sentenza n. 4226 del 20/09/1978 (Rv. 393852 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - ESECUZIONE INDIVIDUALE DELL'ESATTORE SUI BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO DEL DEBITORE - DISPENSA DELL'ESATTORE DALL'ONERE DI INSINUARE IL PROPRIO CREDITO AL PASSIVO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL CURATORE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA ESATTORIALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393852-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - ESECUZIONE INDIVIDUALE DELL'ESATTORE SUI BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO DEL DEBITORE - DISPENSA DELL'ESATTORE DALL'ONERE DI INSINUARE IL PROPRIO CREDITO AL PASSIVO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL CURATORE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA ESATTORIALE - CONSEGUENZE.*

La facolta dell'esattore delle imposte di agire con esecuzione individuale sui beni compresi nel fallimento del debitore, ai sensi dell'art 206 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), si traduce in un privilegio di natura meramente processuale, il cui Esercizio non puo risolversi in una violazione delle norme che regolano il concorso dei creditori ed il riparto in Sede concorsuale, ne in una dispensa dell'esattore dall'Onere di insinuare il proprio credito al passivo. Ne consegue che, ove il curatore intervenga nella procedura esecutiva esattoriale, a tutela dei creditori con grado poziore, le somme riscosse in esito alla esecuzione medesima vanno attribuite al curatore, affinche la graduazione dei crediti ed il riparto si svolgano davanti agli organi fallimentari, secondo le norme della procedura concorsuale. (Conf 2325/78, mass n 391728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 210, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)