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Sez. U, Sentenza n. 2325 del 12/05/1978 (Rv. 391728 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - FACOLTA DEL CURATORE - INTERVENTO NELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI CREDITI, AMMESSI AL PASSIVO, DI GRADO POZIORE NONCHE ALLE SPESE - DOVERI DELL'ESATTORE - INSINUAZIONE DEL CREDITO ESATTORIALE AL PASSIVO FALLIMENTARE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA ATTRIBUITAGLI IN SEDE DI RIPARTO.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391728-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - FACOLTA DEL CURATORE - INTERVENTO NELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI CREDITI, AMMESSI AL PASSIVO, DI GRADO POZIORE NONCHE ALLE SPESE - DOVERI DELL'ESATTORE - INSINUAZIONE DEL CREDITO ESATTORIALE AL PASSIVO FALLIMENTARE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA ATTRIBUITAGLI IN SEDE DI RIPARTO.*

Il curatore del fallimento - al quale nessuna norma assicura la legale conoscenza dell'esecuzione esattoriale promossa contro il fallito ai sensi degli artt 200 e seguenti del DPR 29 gennaio 1958, n 645 (ora artt 46 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n 602) - ha solo la facolta, ma non l'Obbligo o l'Onere, di intervenire nell'esecuzione esattoriale per chiedere l'attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore rispetto a quelli per i quali l'esattore ha proceduto, nonche alle spese da determinarsi dal giudice delegato a norma dell'art 111, n 1, legge fallimentare. Conseguentemente, l'esattore che procede all'esecuzione sui beni compresi nel fallimento, o che riceva dal curatore il pagamento dell'intero suo credito a seguito della sospensione dell'esecuzione esattoriale a norma dell'art 206 del DPR n 645 del 1958 (ora, art 51, secondo comma, del DPR m 602 del 1973), e tenuto ad insinuare il credito stesso al passivo fallimentare e deve restituire alla massa la somma (ricavata dalla esecuzione) eccedente la quota che, in Sede di riparto, risulta spettargli. (V 115/67; (Conf 598/74, mass n 368389; (Conf 723/60; (Conf 444/50; (contra 2051/71, mass n 352713; (contra 1354/67, mass n 327952).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 88, Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 200, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 201, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 222, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)