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Sez. 4, Sentenza n. 5090 del 01/02/1983 Ud. (dep. 01/06/1983) Rv. 159317 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - GIUDIZIO AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159317-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - GIUDIZIO AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI.*

Il giudizio ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, quale disciplinato dall'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405 in tema di disciplina dell'Azione civile in seguito all'applicazione dell'amnistia, presuppone una statuizione di condanna; pertanto tale giudizio è precluso nel caso in cui il giudice dell'impugnazione applichi l'amnistia al reato in ordine al quale vi è stata assoluzione nel grado immediatamente precedente. (V mass n 154719; (Conf mass n 146885; (Conf mass n 146885).*

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)