diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7276 del 09/02/1982 Ud. (dep. 27/07/1982) Rv. 154719 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - RICORSO PER CASSAZIONE - AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154719-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - RICORSO PER CASSAZIONE - AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

L'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, che regola gli interessi civili nell'ipotesi di reato dichiarato estinto per amnistia, è fondato sulla sussistenza di precedente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed impone al giudice dell'impugnazione di decidere ugualmente ai soli effetti della sentenza relativi agli interessi civili. (fattispecie relativa ad assoluzione in primo grado di imputato di furto, ritenuto colpevole e amnistiato in grado d'appello, ma condannato, di qui l'accoglimento del ricorso, al risarcimento dei danni in favore della parte civile). (Conf mass n 146885).*

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)