Sez. 5, Sentenza n. 5414 del 20/03/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164743 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINALITÀ DI DANNO O VANTAGGIO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINALITÀ DI DANNO O VANTAGGIO - ESCLUSIONE.*
Nei reati di falso in atto pubblico ad integrare il dolo è sufficiente la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, senza che occorra anche il fine di cagionare ad altri un danno o di procurarsi un vantaggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)