Sez. 6, Sentenza n. 2811 del 15/06/2000 Cc. (dep. 14/07/2000) Rv. 216935 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Consulente del giudice - Iscrizione all'albo professionale relativo - Mancanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a perito assicurativo.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
È configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione anche nell'ipotesi in cui l'atto posto in essere da parte del soggetto non iscritto all'apposito albo (nella specie, il ruolo dei periti assicurativi) consista nell'espletamento di consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria, non rilevando la circostanza che le norme regolanti la nomina di consulenti e periti abbiano carattere ordinario e che l'autorità giudiziaria possa nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo, atteso che, in ogni caso, la scelta non è assolutamente discrezionale e che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 221, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 17/02/1992 num. 166, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)