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Sez. 5, Sentenza n. 782 del 11/10/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254322 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Nomina di perito non iscritto nell'apposito albo - Legittimità - Motivazione della scelta - Necessità - Mancanza - Nullità della nomina - Sussistenza - Regime di deducibilità.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254322-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

Il giudice può nominare come perito anche persona non iscritta nell'apposito albo, purché fornisca adeguata motivazione della sua scelta, in mancanza della quale si configura una nullità dell'atto di nomina per la violazione dei diritti difensivi che deve essere eccepita entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 67, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)