Sez. L, Sentenza n. 17101 del 22/07/2009 (Rv. 609780 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Maturati nel corso del giudizio - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie, in tema di risarcimento dei danni da demansionamento, concernente la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del giudizio.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Nel rito del lavoro, proposta una domanda risarcitoria con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all'indagine del giudice, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto. (Nella specie, relativa ad una controversia nella quale il ricorrente, dopo aver delimitato temporalmente i danni da demansionamento, nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto il risarcimento anche per gli ulteriori danni verificatisi nel corso del giudizio, la S.C., nel rigettare il ricorso in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti e "patiendi" proposta con il ricorso introduttivo, ha ritenuto che, in relazione agli importi maturati in corso di causa, la richiesta avesse lasciato inalterati i termini della questione, incidendo solo sulla precisazione del "petitum" mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, immutata la domanda nella sua entità ontologica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)