Sez. 2, Sentenza n. 3566 del 17/02/2006 (Rv. 586470 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda ricompresa in altra di maggiore ampiezza originariamente formulata - Accoglimento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Non costituisce violazione dell'art.112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla " causa petendi ", non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune dal vizio denunciato la sentenza con cui il giudice di merito, investito della domanda di arretramento di una costruzione per violazione della distanza legale, avendo verificato l'esistenza di soli scavi di fondazione, si era limitato a statuire l'obbligo della parte convenuta di osservare, nella erigenda costruzione, la distanza prescritta dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)