Sez. 1, Sentenza n. 11196 del 22/10/1991 (Rv. 474353 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Procedimento di opposizione alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative - Sospensione dei termini in periodo feriale - Applicabilità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Il procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né può, a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto, in forza di richiamo espresso contenuto nell' art. 35 della stessa legge n. 689 del 1981, allorché l'opposizione verta in tema di violazioni alle norme di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)