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Sez. L, Sentenza n. 10568 del 25/09/1999 (Rv. 530245 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Norme statutarie - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa allo Statuto del Fondo della Cassa di risparmio di Torino in tema di pensione privilegiata.
Stato
decisa il 1999-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530245-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

L'interpretazione delle norme statutarie delle Casse di risparmio, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che per la pensione privilegiata di cui all'art. 13 dello Statuto del Fondo della Cassa di risparmio di Torino occorresse un periodo ventennale di effettiva contribuzione al medesimo Fondo e quindi a tale limitato fine non fossero computabili eventuali periodi contributivi precedenti esistenti presso l'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)