Sez. L, Sentenza n. 5507 del 12/12/1989 (Rv. 464532 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - NORME STATUTARIE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE NORME IN TEMA DI FACOLTÀ DI FIRMA DEL FUNZIONARIO E DELLA SUA COMPATIBILITÀ CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO CAPOUFFICIO.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - NORME STATUTARIE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE NORME IN TEMA DI FACOLTÀ DI FIRMA DEL FUNZIONARIO E DELLA SUA COMPATIBILITÀ CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO CAPOUFFICIO.*
L'interpretazione delle norme statutarie del Banco di Napoli, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, alla stregua degli artt. 39, 40 e 41 dello statuto del Banco di Napoli, che la facoltà di firma di categoria b non fosse esclusiva del funzionario e fosse compatibile con la qualifica di impiegato capo-ufficio, sicché l'Esercizio continuativo di detta facoltà non era sufficiente per riconoscere alla ricorrente l'inquadramento come funzionario di direzione). (Conf 4070/88, mass n 459171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)