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Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 12/10/1972 (Rv. 360780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA ESCLUDENTE L'INDENNITA DI ANZIANITA PER IL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O LICENZIAMENTO PER COLPA - EFFICACIA SULLE SITUAZIONI ANTERIORI ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA ESCLUDENTE L'INDENNITA DI ANZIANITA PER IL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O LICENZIAMENTO PER COLPA - EFFICACIA SULLE SITUAZIONI ANTERIORI ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 75 del 1968, il diritto del lavoratore all'indennita di anzianita, ancorche il rapporto sia stato estinto per dimissioni volontarie o per licenziamento per colpa, non viene meno anche rispetto alle situazioni anteriori a detta pronuncia, salva la preclusione derivante dal giudicato o da atto amministrativo non piu impugnabile o per altri Atti negoziali o fatti sostanzialmente e processualmente rilevanti. (Conf 541'70, mass n 345606).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)