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Sez. 2, Sentenza n. 541 del 05/03/1970 (Rv. 345606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - D'ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - D'ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - EFFICACIA - LIMITI.*

L'efficacia retroattiva della sentenza n 75 in data 27 giugno 1968, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 2120 cod civ nella parte in cui esclude l'indennita di anzianita in caso di dimissioni volontarie o di licenziamento per colpa del lavoratore, e preclusa soltanto dall'esistenza di un giudicato, dell'emanazione di Atti amministrativi non piu impugnabili e dal completo esaurimento di tutti gli effetti nella ipotesi di Atti negoziali. (V 2104-69, massima n 341389 1169-69, massima n 339758 ed altre ivi citate V anche 540-70).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)