Sez. U, Sentenza n. 1310 del 03/02/1993 (Rv. 480642 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Periodo corrispondente alla durata degli studi universitari - Riscatto a fini pensionistici - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La controversia promossa dal pubblico dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, per denunciare l'illegittimità degli atti dell'amministrazione in tema di riscatti del periodo corrispondente alla durata degli studi universitari, ancorché ai soli fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non della Corte dei Conti, perché investe direttamente non la determinazione del trattamento di pensione, ma diritti ed obblighi inerenti al rapporto di impiego, per se influenti di riflesso sulla persona.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)