Sez. 2, Sentenza n. 292 del 20/01/1977 (Rv. 383820 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - FORMULA DEL GIURAMENTO - CONTENUTO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELLA ECCEZIONE DI MERA ESTINZIONE - SPECIFICAZIONE DELLA CAUSA DI ESTINZIONE NELLA FORMULA DEL GIURAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE - FORMULA DEL GIURAMENTO - CONTENUTO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELLA ECCEZIONE DI MERA ESTINZIONE - SPECIFICAZIONE DELLA CAUSA DI ESTINZIONE NELLA FORMULA DEL GIURAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
La formula del giuramento che il creditore, cui sia stata opposta la prescrizione presuntiva del suo diritto, puo deferire al debitore, deve comprendere la tesi di costui relativa all'Estinzione del debito e, pertanto, a seconda che il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'Estinzione del debito ovvero abbia specificato il modo di Estinzione, la formula deve riprodurre la tesi dell'Estinzione generica ovvero lo specifico modo di Estinzione. Pertanto, il debitore che si sia limitato ad eccepire l'Estinzione del debito puo respingere la formula del giuramento ove in essa sia specificata la causa di Estinzione, e, se il creditore vi insiste, il giudice e tenuto a dichiarare inammissibile il giuramento e a respingere la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione. (V 411/45; (V 31/41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)