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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27471 del 28/10/2019 (Rv. 655672 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Prescrizione presuntiva - Oneri probatori a carico delle parti - Formulazione del giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Valutazione del giudice di merito - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655672-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)