Sez. 1, Sentenza n. 10632 del 06/11/1990 (Rv. 469645 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - DIVIETO - DEROGA - CONDIZIONI - MUTAMENTO DI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - PERMANENZA DEL DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - DIVIETO - DEROGA - CONDIZIONI - MUTAMENTO DI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - PERMANENZA DEL DIVIETO.*
Il divieto di proporre l'eccezione di prescrizione per la prima volta in Sede di rinvio, ai sensi dell'art. 394 terzo comma cod. proc. civ., può trovare deroga quando la sentenza di Cassazione abbia dato una diversa definizione del rapporto dedotto in giudizio, o comunque prodotto un radicale mutamento della materia del contendere, sì da richiedere nuove conclusioni delle parti, non anche, pertanto, in relazione all'eventualità che la sentenza medesima esprima un cambiamento d'indirizzo giurisprudenziale, senza il quale la parte convenuta avrebbe confidato nel disconoscimento del diritto nei suoi confronti azionato (e quindi nella non necessità di opporne la prescrizione). (V 689/86, mass n 444249).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)