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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 04/02/1986 (Rv. 444249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di rinvio le parti possono modificare le precedenti conclusioni, nel senso di compiere nuove attività assertive e probatorie, quando si debba applicare lo ius superveniens o quando la sentenza di Cassazione abbia prodotto un mutamento della materia del contendere, attraverso una diversa definizione del rapporto dedotto od un diverso indirizzo alla controversia, evidenziando tesi giuridiche prima non prospettate. (V 3717/80, mass n 407579; (V 6140/79, mass n 402851; (V 3589/77, mass n 387189; (V 2225/76, mass n 381023; (V sent n 8106186, mass n 416964; (V sent n 8502238, mass n 440126; (Conf 6480/81, mass n 417316; (Conf 127/81, mass n 410527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)