Sez. 6, Sentenza n. 6580 del 15/02/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 217103 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Pattuizione di clausole in violazione di legge - Annullamento della sentenza "in parte qua" - Esclusione - Annullamento integrale - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non può essere annullata solamente "in parte qua", ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo della parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice (fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)