Sez. 6, Sentenza n. 306 del 02/12/1994 Ud. (dep. 16/01/1995) Rv. 200635 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile | Provvedimento del giudice che, di ufficio, condanni l'imputato ad una provvisionale e subordini la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento della provvisionale stessa - Legittimità - Esclusione - Incidenza di tale statuizione sulla validità del patteggiamento - Esclusione - Conseguenze: annullamento senza rinvio delle parti riguardanti la condanna ad una provvisionale e della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della detta provvisionale.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile
In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano chiesto l'applicazione della pena ed abbiano, altresì, subordinato l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. pen., il giudice, cui spetta il compito di accertare se la sospensione condizionale possa o non essere concessa, non deve anche verificare se la pattuizione comprenda anche la subordinazione del beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, quando di tale adempimento nessuna parte abbia reclamato l'attuazione; oltre tutto considerando che delle dette obbligazioni è sinanco precluso l'accertamento in sede penale. Peraltro l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione della concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. al pagamento di essa non inficia la regolarità dell'accordo. (Nella specie, dunque, la Corte ha annullato, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della detta provvisionale). (V. Corte Cost., sent. n. 443 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)