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Sez. 1, Sentenza n. 5603 del 14/12/1989 (Rv. 464588 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROTESTI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464588-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROTESTI - RILEVANZA.*

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, promossa ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dello "accipiens", evincibile anche da elementi presuntivi, quali quelli offerti da protesti cambiari (pure se intervenuti rispetto a crediti di altri soggetti), non può essere esclusa per il fatto che detto "accipiens" abbia mantenuto, nonostante tali protesti, rapporti commerciali con il fallito, trattandosi di scelta ricollegabile a valutazioni diverse, di per sè inidonea ad evidenziare una ignoranza incolpevole di quello stato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)