Sez. 1, Sentenza n. 8083 del 25/07/1995 (Rv. 493411 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Stato di insolvenza del debitore - Conoscenza da parte dell'acquirente - Desumibilità da protesti cambiari - Motivazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di prova, nella revocatoria fallimentare, della conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza del venditore, è insufficiente ed inadeguata la motivazione della sentenza che, dopo aver riconosciuto la possibilità di desumere elementi presuntivi anche da protesti cambiari, si limiti ad escludere in concreto il valore probatorio di alcuni protesti, indicando come unico metro valutativo un "prudente apprezzamento" degli stessi, senza far cenno agli elementi oggetto di apprezzamento e senza dire nulla, in particolare, in ordine al numero dei protesti, all'importo dei titoli, alla collocazione cronologica dei protesti in relazione all'epoca in cui l'atto revocando era stato stipulato ed alla conoscenza di essi che l'interessato avrebbe potuto avere secondo canoni di ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)