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Sez. 1, Sentenza n. 4886 del 05/08/1981 (Rv. 415609 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - PAGAMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO AL FALSUS PROCURATOR DELL'ASSICURATORE - TRASMISSIONE PARZIALE DELLA SOMMA ALL'ASSICURATORE - EFFICACIA LIBERATORIA DEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415609-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - PAGAMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO AL FALSUS PROCURATOR DELL'ASSICURATORE - TRASMISSIONE PARZIALE DELLA SOMMA ALL'ASSICURATORE - EFFICACIA LIBERATORIA DEL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il pagamento, effettuato dal debitore ad un soggetto non legittimato a riceverlo, ha efficacia liberatoria, secondo la previsione dell'art. 1188 secondo comma cod. civ., in conseguenza del fatto che il creditore "ne ha approfittato", solo quando tale approfittamento, così come il pagamento, sia stato integrale. Pertanto, l'assicurato, il quale abbia versato il premio dovuto a mani di un falsus procurator dell'assicuratore, non può invocare l'applicabilità della suddetta norma per il caso in cui tale falsus procurator abbia trasmesso all'assicuratore solo una parte della somma (nella specie, arbitrariamente decurtandola di una provvigione non più spettantegli dopo la cessazione di un pregresso rapporto di Agenzia con rappresentanza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1752, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)