diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13113 del 05/06/2007 (Rv. 597234 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE | Pagamento a soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 1188 cod. civ. - Efficacia liberatoria - Condizioni - Relativo onere probatorio - Versamento del datore di lavoro all'INPS di parte della retribuzione del lavoratore per il recupero di una pensione indebitamente pagata - Prova dell'approfittamento da parte del creditore - Contenuto.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597234-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE

L'art. 1188, secondo comma, cod.civ. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all'INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all'Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall'obbligo retributivo, ha l'onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l'azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell'indebito previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)