Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 06/02/2004 (Rv. 569934 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Limiti.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, secondo e terzo comma, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 cod. proc civ.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel valutare se una motivazione esista e se essa non sia meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sulla base di quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)