Sez. 3, Sentenza n. 362 del 14/01/2000 (Rv. 532845 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Limiti.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, secondo e terzo comma, Cost.. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 cod. proc civ.), non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisione impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed inoltre la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione: se la motivazione mancasse di tali requisiti, il provvedimento giurisdizionale mancherebbe affatto di motivazione, in violazione dell'art. 111, primo comma, Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)