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Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 13/10/1983 Ud. (dep. 24/05/1984) Rv. 164354 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - A SEGUITO DI ANNULLAMENTO PARZIALE - LIMITAZIONE AI PUNTI DELLA SENTENZA DI APPELLO ANNULLATI E A QUELLI ESSENZIALMENTE CONNESSI - ANNULLAMENTO LIMITATO ALLA MANCATA CONCESSIONE DELLA DIMINUENTE DELLA MINORE ETÀ - ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITÀ DEL MINORE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164354-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - A SEGUITO DI ANNULLAMENTO PARZIALE - LIMITAZIONE AI PUNTI DELLA SENTENZA DI APPELLO ANNULLATI E A QUELLI ESSENZIALMENTE CONNESSI - ANNULLAMENTO LIMITATO ALLA MANCATA CONCESSIONE DELLA DIMINUENTE DELLA MINORE ETÀ - ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITÀ DEL MINORE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 545, primo comma, cod. proc. pen. l'ambito del giudizio di rinvio non può essere esteso ai punti della sentenza di appello che non siano stati travolti dall'annullamento parziale, ma deve ritenersi circoscritto alle parti annullate e a quelle che con esse si trovino in un rapporto di connessione essenziale - tale situazione non si verifica tra la statuizione di annullamento per mancata concessione della diminuente della minore età e lo accertamento dell'imputabilità del minore in quanto le rispettive questioni si trovano invece in una posizione di antitesi, presupponendo la diminuente la sussistenza dell'imputabilità. L'accertamento dell'imputabilità nel giudizio di rinvio deve ritenersi pertanto non consentito qualora la relativa questione non sia stata proposta nel giudizio di Cassazione conclusosi con lo annullamento parziale della sentenza di appello limitatamente alla mancata concessione della diminuente della minore età.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)