Sez. 6, Sentenza n. 1293 del 05/12/1988 Ud. (dep. 31/01/1989) Rv. 180345 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Il giudizio di rinvio integra una base del giudizio di secondo grado il cui ambito rimane circoscritto nei limiti specificati dalla pronunzia di annullamento; cosicché i capi della sentenza di merito non connessi in modo essenziale alle parti annullate non possono costituire, ad alcun titolo, oggetto di riesame in Sede di rinvio. (V mass n 175241; (V mass n 164354; (Conf mass n 167445; (Conf mass n 165577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)