Sez. 3, Ordinanza n. 6472 del 18/03/2026 (Rv. 678230-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Giudizio di cassazione con due parti - Omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata - Indicazione della data dell'avvenuta notifica - Tempestività del ricorso incidentale - Termine breve decorrente dalla data suddetta - Rilevanza - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiari che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.
Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)