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Sez. 1, Ordinanza n. 19795 del 17/07/2024 (Rv. 671687-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Valutazione della tardività - Criteri.
Stato
decisa il 2024-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)