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Sez. 1, Sentenza n. 8079 del 11/02/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176333 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - VINCOLO PER IL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176333-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - VINCOLO PER IL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il principio sancito nell'art. 515 cod. proc. pen., secondo cui la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono, non vincola detto giudice alla originaria qualificazione giuridica del fatto, attesoché il potere riconosciuto al giudice di primo grado di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, compete anche al giudice di appello in base all'espresso dettato dall'art. 519 cod. proc. pen. (Conf mass n 160290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)