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Sez. 5, Sentenza n. 7598 del 06/07/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160290 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - VINCOLO PER IL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160290-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - VINCOLO PER IL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il principio sancito nell'art. 515 cod. proc. pen., secondo cui la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono, non vincola detto giudice alla originaria qualificazione giuridica del fatto. Infatti, il potere riconosciuto al giudice di primo grado di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, compete anche al giudice di appello, in base all'espresso dettato dell'art. 519 cod. proc. pen. (estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)