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Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 01/04/2014 (Rv. 630683 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE | Spese a carico della parte soccombente - Imposta di registrazione della sentenza - Inclusione - Tributi su atti da registrare in termine fisso - Esclusione - Conseguenze - Rimborso mediante specifica domanda giudiziale - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630683-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE

In tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia, mentre esulano dalla regola della soccombenza i tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e dunque indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, sicché, in riferimento ad essi, la parte, la quale abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di chi vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso con specifica domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)