Sez. L, Sentenza n. 736 del 03/02/1981 (Rv. 411213 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - CONSULENTE TECNICO DENOMINATO IN PRIMO GRADO - NOMINA DELLO STESSO IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI - RICUSAZIONE DELLE PARTI EX ARTT 63 E 51 N 4 COD PROC CIV - MANCANZA - VALIDITA DELLA CONSULENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - CONSULENTE TECNICO DENOMINATO IN PRIMO GRADO - NOMINA DELLO STESSO IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI - RICUSAZIONE DELLE PARTI EX ARTT 63 E 51 N 4 COD PROC CIV - MANCANZA - VALIDITA DELLA CONSULENZA.*
Essendo la scelta dell'ausiliare sempre rimessa all'Esercizio del potere discrezionale del giudice, senza alcun espresso divieto di nominare nel giudizio di appello lo stesso consulente tecnico che abbia gia prestato assistenza in primo grado, l'incarico che il giudice di appello abbia conferito a tale consulente tecnico, resta soltanto condizionato all'eventuale ricusazione delle parti ai sensi degli artt 63 e 51 n 4 cod proc civ, con la conseguenza che, in Mancanza di ricusazione, la consulenza tecnica e perfettamente valida.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)