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Sez. L, Sentenza n. 886 del 06/02/1985 (Rv. 439066 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - NOMINA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOMINA DELLO STESSO CONSULENTE NOMINATO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICUSAZIONE DELLE PARTI EX ART. 63 E 51 N. 4 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439066-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - NOMINA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOMINA DELLO STESSO CONSULENTE NOMINATO IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICUSAZIONE DELLE PARTI EX ART. 63 E 51 N. 4 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

La scelta dell'ausiliare è sempre rimessa all'Esercizio del potere discrezionale del giudice, senza che esista il divieto di nominare nel giudizio di appello lo stesso consulente tecnico che ha prestato assistenza in prime cure, la cui nomina, da parte del giudice di secondo grado, resta, pertanto, esposta solo alla eventuale ricusazione proposta dalle parti, ai sensi degli artt. 63 e 51 n. 4 del cod. proc. civile. (V 4714/83, mass n 429606; (Conf 736/81, mass n 411213).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)