Sez. 1, Sentenza n. 1445 del 14/02/1994 (Rv. 485310 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Obbligo di motivazione - Osservanza - Mero riferimento al verbale di accertamento della violazione - Sufficienza - Condizione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere
In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di motivazione che l'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione medesima può essere osservato anche mediante il solo riferimento al verbale di accertamento della violazione, sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi della violazione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1881 num. 689 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)