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Sez. L, Sentenza n. 911 del 02/02/1996 (Rv. 495681 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Contenuto - Individuazione - Criteri - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495681-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE

Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per "relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)