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Sez. 3, Sentenza n. 1623 del 20/03/1979 (Rv. 397969 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA PROPOSTA DAVANTI AL TRIBUNALE SENZA PRECISAZIONE DEL QUANTUM - DEVOLUZIONE IRREVOCABILE ALLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397969-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA PROPOSTA DAVANTI AL TRIBUNALE SENZA PRECISAZIONE DEL QUANTUM - DEVOLUZIONE IRREVOCABILE ALLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONE.*

Ai sensi dell'art 14 primo e secondo comma cod proc civ, la domanda di risarcimento del danno, che venga proposta davanti al tribunale senza alcuna dichiarazione od indicazione del quantum, contenuta nell'atto introduttivo, resta irrevocabilmente devoluta alla Competenza per valore del giudice adito, qualora il convenuto non abbia sollevato alcuna contestazione in proposito con la prima difesa, ovvero abbia sollevato contestazioni solo generiche ed immotivate. (V 139/75, mass n 373315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)