Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 08/03/1988 (Rv. 458134 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA PROPOSTA SENZA PRECISAZIONE DEL QUANTUM - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO EX ART. 14 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA PROPOSTA SENZA PRECISAZIONE DEL QUANTUM - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO EX ART. 14 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
In tema di Competenza per valore, qualora l'attore non abbia indicato espressamente la somma richiesta a titolo risarcitorio, agli effetti di una valida contestazione della presunzione che il valore della causa rientri nei limiti della Competenza del giudice adito ex art. 14 cod. proc. civ., non è sufficiente, da parte del convenuto, la mera eccezione di incompetenza del giudice adito o la formulazione di obiezioni generiche od immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del petitum non rientra nella Competenza del giudice adito, non limitata pertanto alla contestazione del controvalore monetario di solo alcune tra le varie "voci" di danno di cui l'attore abbia chiesto il ristoro mediante attribuzione di un'unica somma complessiva indeterminata, poiché in questo caso manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione, ai soli fini della Competenza, da parte del giudice. (V 446/79, mass n 396562; (V 1623/79, mass n 397969; (V 5608/79, mass n 402209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)